Un caso d’I.V.A. non dovuta

L’articolo 91 del Codice di Procedura Civile stabilisce che la parte soccombente sia condannata dal giudice al pagamento delle spese processuali a favore di controparte. Nel liquidarle in sentenza, il giudice utilizza una formula generale nella quale include sempre l’I.V.A. ed ogni onere accessorio. Questo, però, non significa che l’I.V.A. sia sempre dovuta nella concretezza d’ogni caso. L’I.V.A. è dovuta solo quando non è (… per la parte a favore della quale è stata liquidata…) un costo deducibile. Negli altri casi non è dovuta, costituendo un indebito arricchimento. Infatti, qualora richiesta dalla controparte, questa la incasserebbe due volte (una volta dallo Stato; una volta dalla parte soccombente). Ricordo come il quantum non sia “roba da poco”. Sebbene vari in base all’effettivo ammontare della parcella liquidata, spesso e volentieri supera i 1.000,00 euro.

Contrariamente da quanto sostenuto da molti avvocati (!), il fatto che l’I.V.A. sia liquidata in sentenza non significa che il giudice abbia riconosciuto la sua doverosità nello specifico caso. La Cassazione ha affermato che tale liquidazione include sempre la condizione: solo “se dovuta”.

In questo modo, per economia processuale, la sentenza (nella parte in cui liquida l’I.V.A.) non diventa: né oggetto di giudicato; né autonomo vizio d’impugnazione. Semplicemente, qualora il pagamento dell’I.V.A. sia richiesto, la parte soccombente ha il diritto d’eccepirlo in fase esecutiva, contestando il titolo esecutivo attraverso un’opposizione al precetto e/o all’esecuzione.

Questa interpretazione è, inoltre, l’unica conforme allo Spirito della Legge. La condanna alle spese legali, infatti, è una forma di risarcimento extra-contrattuale che consegue al principio generale del neminem laedere (Corpus Juris Civilis). Ha lo scopo di “risarcire” un soggetto, chiamato “ingiustamente” in giudizio, dei costi effettivamente sostenuti per potersi difendere. Ciò ribadisce a fortiori come l’I.V.A. sia dovuta solo, e solo se, è stata un costo per quel soggetto. Non ha rilevanza, di contro, la questione se il giudice abbia liquidato come spese legali un quantum minore rispetto alla parcella effettivamente pagata da controparte. Questo poichè il giudice, nel liquidare le spese, decide un quantum “equo” rispetto alle tabelle di riferimento ed all’attività svolta. Gli onorari dei vari professionisti, infatti, sono fortemente eterogenei. Sarebbe ingiusto condannare una parte, a risarcire una controparte che, per sua scelta, abbia optato per un professionista particolarmente costoso.

Con questo post si è tentato d’informare chiunque sul thema in modo che, nell’eventualità, sappia: cosa fare; e come valutare i pareri degli avvocati. Un post scritto dopo aver verificato per anni che nella pratica l’I.V.A. era solitamente fatta pagare quando non dovuta.