Un esempio di come il Diritto può essere ridotto ad una “barzelletta” da alcuni avvocati!

Di recente, Mi è capitato d’assistere ad un fatto “giudicamente esilarante” (!), che non potevo non condividere con i miei lettori.

Nel narrare questa storia (… tratta da un reale procedimento giuridico: Giudice di Pace di Chiavari, Ruolo Generale numero 69/2016, abbreviato in G.d.P. di Chiavari, R. G. n. 69/2016 …), i nomi dei protagonisti sono stati sostituiti con degli pseudonimi. Avendo poca “fantasia”, gli pseudonimi sono quelli tipicamente usati negli esempi giuridici: Tizio; Caio e Sempronio.

Il protagonista di questa storia è Tizio. Tizio è uno dei tanti cittadini italiani, laureati in giurisprudenza. Nonostante ciò, decise di non iscriversi all’Albo degli Avvocati per diversi motivi. Fra questi, si può annoverare “un po’ di nausea” per come il Sistema Giuridico è stato ridotto: un Diritto trasmutato in “barzelletta“, ove la Giustizia non è null’altro che “l’interesse del più forte” (a là Trasimaco).

Ebbene, per farla breve, Tizio decise di citare in giudizio Caio. Caio è un piccolo imprenditore locale. Tizio gli affidò la riparazione hardware d’un computer. Nel farlo, commise lo stesso “errore” che Dio fece con Adamo: espresse un “divieto”. Gli disse di non “toccare” il software, di non accedere alla memoria, e se proprio doveva entrare nel computer, d’usare solo ed esclusivamente l’Utenza chiamata: “Zona Tecnico” (creata appositamente a tal fine).

Caio, di contro, come Eva non seppe resistere alla “tentazione” del “proibito”. Come fu lasciato solo col computer, nonostante non necessitasse d’usare alcuna Utenza (ed in ogni caso avesse a disposizione l’Utenza: “Zona Tecnico”) fece saltare tutte le passwords di tutte le Utenze, causando danni immensi al contenuto del computer, per come questo fu programmato a “resistere” a: tali “attacchi”; ed “accessi” NON autorizzati.

Così Tizio decise di citare Caio stando in giudizio personalmente (ovvero, senza un avvocato).

Utilizzò la procedura prevista dall’art. 316, 2 comma, cpc proponendo la domanda verbalmente al Giudice di Pace, il quale ne fece redigere processo verbale. L’attore notificò la domanda al convenuto (Caio): sia alla sua residenza; sia al suo domicilio; … come risultavano dalla visura fatta presso la Camera di Commercio.

Caio si rivolse ad un avvocato “di grido” di Santa Margherita Ligure: Sempronio. L’avvocato Sempronio, in udienza, fu una Pacchia. Fece costituire due volte il “povero” Caio: una volta come Caio, persona fisica ed imprenditore, che avrebbe ricevuto l’atto presso il suo domicilio; una volta come Caio persona fisica non imprenditore, che avrebbe ricevuto l’atto presso la sua residenza!!!!.

Caio firmò pure due procure nelle due “vesti”!!!!!!!!!!

Questo fu quanto, di più esilarante poteva accadere!! L’avvocato Sempronio non arrivò “a cercare mezzogiorno alle tre” (come direbbe Gurdieff), ma trasmutò il diritto stesso (… persino il suo ABC …) in una vera e propria “barzelletta“.

Con la duplice costituzione, Caio chiese al giudice una duplice condanna alle spese per l’attore!! Ora mi chiedo, invece, se il giudice non dovrebbe condannare duplicemente Caio per lo stesso motivo!!

Infatti, l’errore commesso dall’avvocato Sempronio è imperdonabile (rasentando: la responsabilità professionale; e la violazione della deontologia professionale).

L’impresa individuale non ha personalità giuridica di alcun tipo come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione, sez. III Civile, n. 6734 del 2011): “non vi è diversità tra colui che viene indicato come titolare di una “ditta” (o, rectius, “impresa”) individuale ed il medesimo come persona fisica, visto che, per scolastica nozione, quella non ha alcuna autonomia patrimoniale ed il primo si risolve nel secondo, senza possibilità di tenere distinti, in capo al medesimo soggetti, i rapporti a lui facenti capo quale imprenditore e quelli estranei all’impresa“.

Una visione pacificamente riconosciuta pure dalla giurisprudenza di merito, exempli gratia, il Tribunale di Modena (sentenza n. 341 del 2010) ha affermato che la domanda proposta nei confronti d’una Impresa Individuale (alias: “ditta individuale”) deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare, sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale.

Ora, Tizio (conoscendo alcuni dei “mattacchioni” che s’aggirano nel “fu Foro di Chiavari”) volle scongiurare proprio tale incresciosa evenienza. Egli precisò come la citazione fosse fatta contro l’impresa individuale di Caio, ovvero” (… a scanso d’equivoco …) “essendo impresa individuale, contro il Sig.” Caio. L'”ovvero” aveva un ruolo esplicativo, sintetizzante e richiamante, la giurisprudenza indicata supra, proprio per evitare “confusione” negli avvocati!

Purtroppo, come spesso accade, quando si cerca di “prevenire qualcosa” si porta quel “qualcosa” (che si vuole prevenire) ad essere!

Vi ricordate cosa J. R. R. Tolkien fece dire a Galadriel circa il suo Specchio: “Remember that the Mirror shows many things, and not all have yet come to pass. Some never come to be, unless those that behold the visions turn aside from their path to prevent them“.

Un concetto ripreso dal mito greco. Vi ricordate Edipo. Ebbene, il mito d’Edipo non dice nulla di quello che Freud gli fece dire. Freud era solo uno fissato col sesso!! Di contro, il mito d’Edipo esprime proprio il concetto della “Profezia che si auto avvera“, nel momento in cui chi riceve la profezia cerca di fare “qualcosa” per impedire che possa avverarsi!!

Edipo, infatti, non volendo che la profezia si realizzi, cambia direzione. Non torna a Corinto ma decide d’andare a Tebe. Ma fu proprio questo che la fece realizzare!!

Per un capriccioso Fato, ciò accadde anche a Tizio. Tizio, senza bisogno di recarsi a Delphi, conosceva bene gli avvocati locali e cosa avrebbero eccepito. Così, cercò di “prevenire” che il Diritto fosse ridotto a “barzelletta”. Volle subito precisare che l’impresa individuale s’identifica con la persona fisica del suo imprenditore. Ma, nonostante ciò, come c’insegna il mito greco e come Tolkien ha ripetuto, nel momento in cui si cerca d’impedire ad “una visione del futuro” di diventare presente, ecco che questa si realizza.

Così, il diritto tornò ad essere una “barzelletta”!

La domanda che lascio ai miei lettori, ora è questa: chi è il “colpevole”?

L’avvocato iscritto all’Albo!?!?

Tizio che ha tentato d’impedire alla “profezia” di realizzarsi!?!?

Oppure, gli stessi “corsi e ricorsi storici“, che portano i miti a ripetersi nel tempo, nei confronti dei quali le persone non possono far nulla !?!?

In ogni caso questa doppia costituzione in giudizio  dell’imprenditore è un fatto giuridicamente interessante e divertente che non poteva passare in silenzio !!!!!!!!!!!